(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28  del
                           20 maggio 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme  in  materia  di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); 
  Visto il decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  5  marzo
2010, n. 23 «Regolamento di attuazione della legge regionale 9  marzo
2006, n. 8 (Norme in materia  di  requisiti  igienico-sanitari  delle
piscine ad uso natatorio)»; 
  Visto il parere della Direzione generale della  Presidenza  del  23
marzo 2015; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento 23 marzo 2015, n. 285; 
  Visto  il  parere  con  raccomandazioni   espresso   dalla   quarta
commissione consiliare nella seduta del 26 marzo 2015; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  4  maggio  2015,  n.
581; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario modificare il d.p.g.r. 23/R/2010 a seguito
delle modifiche alla legge regionale 8/2006 approvate  con  la  legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge  regionale  9
marzo 2006, n. 8 «Norme in  materia  di  requisiti  igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio». Nuove  disposizioni  in  materia  di
piscine ad uso natatorio). 
    2. E' altresi' necessario intervenire su alcune  disposizioni  al
fine di meglio precisarne l'ambito di applicazione. 
    3. E' accolto il parere della quarta commissione  consiliare,  ad
eccezione del primo punto delle  raccomandazioni  ivi  formulate,  in
quanto la legge regionale 8/2006, all'art. 10  comma  1-bis,  lettera
a), demanda al regolamento interno della piscina la previsione di  un
sistema anche telefonico di  attivazione  di  chiamate  di  emergenza
sanitaria. 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
             Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r. 11/R/2009 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Giunta
regionale 5 marzo 2010, n. 23/R/2010 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 «Norme  in  materia  di  requisiti
igienico-sanitari delle piscine  ad  uso  natatorio»)  le  parole  «e
termali» sono sostituite dalle seguenti: «termali e di estetica.».